L’ordinanza di sospensione del TAR e il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività

Premessa

Nei precedenti episodi è stato ricostruito il quadro giuridico generale delineato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha attribuito allo studio di impatto economico un ruolo centrale nella valutazione della congruità dei canoni di locazione applicati dalle grandi strutture di vendita, con una valenza che riguarda l’intero sistema dei centri commerciali.

Il prosieguo della cronistoria si concentra invece su una sequenza di atti amministrativi e giurisdizionali riferiti specificamente al Centro Commerciale Forum di Palermo, nei quali quel quadro generale si innesta in un contesto concreto, dando luogo a provvedimenti di particolare incisività e al conseguente contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.

Con Ordinanza  depositata il 2 dicembre 2025, il TAR Sicilia, Sezione III, ha accolto la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività adottato dal Comune di Palermo (prot. n. 1544520 del 31 ottobre 2025), disponendone la sospensione dell’efficacia.

L’ordinanza interviene su un atto amministrativo di particolare incisività, idoneo a determinare l’immediata cessazione dell’attività, con conseguenze rilevanti non solo sul piano economico, ma anche su quello occupazionale.

Il giudice amministrativo, in questa fase, non è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità sostanziale dell’autorizzazione del centro commerciale, ma esclusivamente sulla correttezza giuridica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, sotto il profilo della sua legittimità, della motivazione e della proporzionalità.

Nel disporre la sospensione, il TAR ha ritenuto che le argomentazioni svolte in ricorso appaiano non implausibili e che l’esecuzione del provvedimento determinerebbe un grave danno, non solo in capo alla società ricorrente ma anche ai lavoratori impiegati.

L’ordinanza sospende un atto immediatamente lesivo, senza tuttavia ricostruire il percorso amministrativo che ha condotto alla sua adozione, rinviando ogni valutazione di merito alla fase successiva del giudizio.

È proprio questo il punto di snodo della vicenda: tra l’individuazione di irregolarità amministrative e l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività si colloca un percorso che merita di essere ricostruito con attenzione.

La sospensione disposta dal TAR non risolve tali questioni, ma impone di interrogarsi sulle modalità con cui l’Amministrazione è pervenuta all’adozione di una misura di così forte impatto.

Su questo terreno si innesta il prosieguo della cronistoria.

Nota documentale

 Ordinanza del TAR Sicilia depositata il 2 dicembre 2025

Questo articolo fa parte della Cronistoria Forum

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