Studio di impatto economico e volume d’affari nelle grandi strutture di vendita

Un volume d’affari troppo alto può diventare un problema autorizzativo?

Il volume d’affari dichiarato nello studio di impatto rappresenta la spesa attratta dal territorio e incide direttamente sull’equilibrio commerciale, occupazionale e territoriale richiamato dall’articolo 5 della normativa regionale.

Nei precedenti episodi abbiamo analizzato il ruolo dello studio di impatto economico e del conto economico semplificato nella costruzione dell’equilibrio autorizzativo delle grandi strutture di vendita.

Abbiamo visto come il giudizio espresso nell’ambito del procedimento autorizzativo non riguardi soltanto la realizzazione materiale dell’intervento, ma un insieme di parametri economici, commerciali e occupazionali tra loro collegati.

Tra questi elementi, il volume d’affari rappresenta probabilmente il dato più importante.

Si tratta infatti dell’unico parametro che, almeno in apparenza, assume una natura esclusivamente positiva: più elevato è il volume d’affari previsto, maggiore appare la sostenibilità economica dell’iniziativa.

Tuttavia, proprio nell’ambito delle procedure autorizzative delle grandi strutture di vendita, il volume d’affari non può essere considerato un dato astratto o illimitato.

Il valore dichiarato nello studio di impatto economico rappresenta infatti la proiezione della spesa attratta dal territorio e viene elaborato sulla base della capacità di spesa dei nuclei familiari presenti nel bacino d’utenza, attraverso parametri statistici e territoriali utilizzati per valutare la sostenibilità dell’intervento.

Per questo motivo, il volume d’affari non incide soltanto sulla sostenibilità economica della struttura commerciale, ma determina inevitabilmente anche l’impatto sul sistema commerciale esistente.

La spesa attratta da una grande struttura di vendita, infatti, non nasce autonomamente, ma viene sottratta, almeno in parte, alle attività commerciali già presenti sul territorio.

È proprio questo il principio richiamato dall’articolo 5 della normativa regionale, che collega le valutazioni relative alle grandi strutture di vendita all’equilibrio del sistema commerciale, all’impatto territoriale e agli effetti occupazionali prodotti sul contesto esistente.

In questa prospettiva, un incremento eccessivo del volume d’affari previsto non rappresenta automaticamente un elemento positivo ai fini autorizzativi.

Al contrario, un valore troppo elevato della spesa attratta può tradursi in un impatto significativo sul sistema commerciale territoriale, incidendo sul numero delle attività economiche che rischiano di perdere equilibrio o cessare l’attività e, conseguentemente, sul numero dei posti di lavoro destinati a venire meno nel commercio esistente.

Si tratta di un passaggio centrale nell’ambito degli studi di impatto economico.

La sostenibilità dell’iniziativa non viene infatti valutata esclusivamente con riferimento alla nuova struttura commerciale, ma anche in relazione agli effetti prodotti sull’equilibrio complessivo del territorio, sulla distribuzione dei servizi commerciali e sulla tenuta occupazionale del sistema esistente.

Quando più strutture insistono sul medesimo bacino d’utenza e sulla stessa capacità di spesa, il rapporto tra sostenibilità dichiarata ed equilibrio reale del sistema commerciale assume inevitabilmente rilievo centrale.

Le valutazioni sviluppate nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi vengono infatti elaborate separatamente, mentre gli effetti economici e commerciali si producono sul medesimo territorio e sullo stesso sistema di imprese.

In questo quadro, il volume d’affari dichiarato nel conto economico semplificato non rappresenta un dato isolato, ma un parametro che si collega direttamente alla sostenibilità economica dell’iniziativa, all’impatto sul commercio esistente e alle ricadute occupazionali previste nello studio di impatto.

È proprio l’interconnessione tra questi elementi a costruire l’equilibrio autorizzativo sul quale viene espresso il giudizio di congruità.

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa richiama oggi la necessità di verificare la permanenza della coerenza tra le condizioni dichiarate nell’ambito del procedimento autorizzativo e la situazione concretamente esistente.

Ed è proprio per questo motivo che il rapporto tra volume d’affari dichiarato, spesa attratta e impatto sul sistema commerciale assume un ruolo centrale nell’ambito delle verifiche successive.

Le valutazioni relative alla congruità e alla sostenibilità del volume d’affari previsto appartengono infatti alla fase autorizzativa iniziale, nell’ambito della quale viene espresso il giudizio complessivo sull’equilibrio dell’iniziativa.

Successivamente, il tema non riguarda più la ridefinizione dei parametri originariamente approvati, ma la verifica della permanenza della coerenza tra le condizioni dichiarate e la situazione concretamente esistente.

Nei prossimi approfondimenti analizzeremo anche il ruolo del costo del lavoro e il rapporto tra occupazione dichiarata, sostenibilità economica e impatto occupazionale complessivo sul territorio.

Per il quadro complessivo, vai al Dossier centri commerciali.

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Nota documentale

D.P.R.S. 11 luglio 2000: provvedimento regionale che disciplina i criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita e il ruolo dello studio di impatto economico.

Conto economico semplificato: documento utilizzato nell’ambito del procedimento autorizzativo per la valutazione della sostenibilità economica dell’iniziativa.

 

 

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