Centro Commerciale Forum: il 3 giugno 2026 il TAR pubblica la sentenza
Le sentenze si rispettano, si applicano e si studiano.
È proprio dallo studio della sentenza n. 1673/2026, pubblicata il 3 giugno 2026 dal TAR Sicilia, che nasce questo nuovo approfondimento del nostro dossier.
La decisione affronta risolve una specifica questione relativa al divieto di prosecuzione dell’attività del Centro Commerciale Forum disposto dal Comune di Palermo. Restano invece estranei al giudizio gli ulteriori profili che Confimprese Palermo ha progressivamente portato all’attenzione delle istituzioni e che non costituivano, né potevano costituire, oggetto della controversia.
La sentenza affronta un tema ben preciso: il rapporto tra l’Autorizzazione Unica del centro commerciale e la prosecuzione della sua attività .
In estrema sintesi, il TAR afferma un principio semplice: se non vi è un ampliamento della superficie complessivamente autorizzata, non è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione commerciale.
Si tratta di un’affermazione di particolare rilievo, che non riguarda soltanto il caso Forum ma richiama un principio generale destinato ad assumere rilevanza per tutti i centri commerciali disciplinati dalla normativa regionale.
Proprio per questa ragione la decisione del TAR assume un’importanza che va oltre la vicenda del Centro Commerciale Forum e contribuisce a chiarire un principio generale destinato a costituire un punto di riferimento per casi analoghi.
Per comprendere davvero la portata della sentenza è però necessario fare un passo indietro e spiegare, in termini semplici, come è organizzato giuridicamente un centro commerciale.
Quando si parla di “Autorizzazione Unica” si tende infatti a pensare ad un unico titolo amministrativo. In realtà il sistema è più articolato.
Da un lato vi è il provvedimento unitario che approva e autorizza il centro commerciale nel suo complesso, comprendendo sia gli aspetti edilizi sia quelli commerciali. È il titolo che consente la realizzazione e l’esistenza del centro commerciale come struttura unitaria. Nel caso del Centro Commerciale Forum si tratta dell’Autorizzazione Unica n. 6112 del 29 giugno 2007, che mettiamo a disposizione dei lettori nella sua versione integrale.
All’interno di questo quadro si colloca poi l’autorizzazione commerciale del centro commerciale unitariamente considerato. Anche questa, però, non si limita ad indicare una superficie complessiva di vendita, ma approva uno specifico assetto del complesso, individuando le diverse strutture di vendita, la loro consistenza e le relative caratteristiche commerciali. Per agevolarne la lettura, pubblichiamo anche lo stralcio relativo alla sola parte commerciale dell’autorizzazione.
Ciò significa che l’unitarietà del centro commerciale non coincide con una generica disponibilità di 30.000 metri quadrati utilizzabili indistintamente, ma con un preciso equilibrio autorizzativo approvato dall’Amministrazione.
All’interno di tale assetto trovano poi collocazione le singole attività commerciali, le cui vicende possono svilupparsi autonomamente senza che, per questo solo fatto, venga meno l’unitarietà del centro commerciale o il principio sul quale si fonda la relativa autorizzazione.
L’autorizzazione commerciale del centro commerciale, pur essendo unitaria, individua e autorizza uno specifico assetto del complesso, composto da una pluralità di strutture e di attività commerciali.
Anche in questo caso, però, il termine “unitaria” non deve trarre in inganno. L’unitarietà dell’autorizzazione non implica necessariamente che tutte le singole autorizzazioni commerciali appartengano al medesimo soggetto.
Nella situazione più semplice il titolare dell’autorizzazione commerciale del centro coincide anche con il titolare delle singole autorizzazioni commerciali presenti al suo interno. In questo caso l’utilizzo delle singole attività può essere regolato mediante rapporti contrattuali con altri operatori economici, fermo restando che, alla cessazione di tali rapporti, la disponibilità delle relative autorizzazioni torna in capo al centro commerciale.
La disciplina dei centri commerciali è, per sua natura, molto più articolata di quanto comunemente si immagini.
Una o più singole autorizzazioni commerciali possono infatti appartenere direttamente a soggetti diversi. È proprio il caso del Centro Commerciale Forum, nel quale la documentazione amministrativa evidenzia una situazione di questo tipo.
Proprio perché si tratta di soggetti diversi, anche gli eventuali trasferimenti tra gli stessi seguono gli ordinari strumenti previsti dal diritto civile. Alle vicende negoziali fanno poi seguito i conseguenti adempimenti e i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
Anche in questo caso eventuali rapporti contrattuali con terzi non fanno venir meno tale titolarità originaria e, alla loro cessazione, la disponibilità della singola autorizzazione torna al rispettivo titolare, indipendentemente dalla proprietà del centro commerciale.
Ne consegue che tanto i rapporti riguardanti la proprietà dell’intero centro commerciale quanto quelli relativi alle singole aziende e alle singole autorizzazioni commerciali possono seguire percorsi distinti e fare capo a soggetti diversi, pur permanendo l’unitarietà complessiva del centro commerciale e della relativa autorizzazione.
Le vicende proprietarie delle singole aziende, gli eventuali trasferimenti, i rapporti contrattuali e le relative vicende amministrative continuano pertanto a seguire il proprio autonomo percorso secondo la disciplina vigente, consentendo ai rispettivi titolari di interloquire direttamente con la Pubblica Amministrazione per tutto ciò che riguarda la propria singola autorizzazione commerciale.
Il Giudice amministrativo non era infatti chiamato a ricostruire l’intera storia autorizzativa del Centro Commerciale Forum né a pronunciarsi sulle singole vicende riguardanti le attività presenti al suo interno.
La questione sottoposta al suo esame era diversa e molto più circoscritta: stabilire se, in presenza dell’assetto autorizzativo esistente e in assenza di un ampliamento della superficie complessivamente autorizzata, fosse legittimo disporre il divieto di prosecuzione dell’intera attività del centro commerciale.
È proprio in questa prospettiva che assumono rilievo i principi illustrati nei paragrafi precedenti. L’unitarietà del centro commerciale non viene meno per il fatto che le singole autorizzazioni commerciali possano appartenere a soggetti diversi; allo stesso modo, la pluralità di proprietari, di aziende o di rapporti contrattuali non elimina l’esistenza di un unico assetto autorizzativo del complesso.
Anzi, la stessa possibilità che le singole autorizzazioni commerciali seguano percorsi autonomi, facciano capo a soggetti diversi e siano interessate da vicende proprietarie disciplinate dalle ordinarie regole civilistiche costituisce un elemento fisiologico del sistema e non è incompatibile con l’esistenza di un’Autorizzazione Unica riferita al centro commerciale unitariamente considerato.
In questo quadro si comprende la conclusione cui giunge il TAR: in assenza di un ampliamento della superficie complessivamente autorizzata, il divieto di prosecuzione dell’intera attività del centro commerciale non trova giustificazione nel solo fatto che all’interno del complesso si siano verificate vicende riguardanti singole autorizzazioni commerciali o singole attività economiche.
La stessa struttura giuridica del centro commerciale evidenzia, del resto, come un provvedimento destinato ad incidere sulla prosecuzione dell’intera attività sia suscettibile di produrre effetti che si riflettono ben oltre la posizione del singolo operatore economico interessato, coinvolgendo anche gli altri titolari delle singole autorizzazioni commerciali che compongono il complessivo assetto autorizzativo del centro.
Da questo momento il dossier entra in una fase diversa.
L’obiettivo del dossier non è commentare le vicende giudiziarie né sostituirsi agli organi amministrativi o giurisdizionali. È studiare gli atti, comprenderli, verificarne la coerenza con il quadro normativo e, quando necessario, chiedere alle istituzioni competenti di esercitare fino in fondo i propri poteri di controllo e di vigilanza.
È questo il metodo che Confimprese Palermo intende seguire anche nei prossimi approfondimenti: partire dai documenti, ricostruire i fatti, distinguere le questioni già definite da quelle ancora aperte e contribuire, attraverso un confronto pubblico fondato sugli atti, alla corretta applicazione della normativa vigente.
Nota documentale
Per agevolare la lettura e consentire a ciascuno di approfondire autonomamente gli atti richiamati nell’articolo, Confimprese Palermo mette a disposizione la documentazione di riferimento.
Documenti consultabili:
- Sentenza TAR Sicilia n. 1673/2026;
- Autorizzazione Unica n. 6112 del 29 giugno 2007;
- Stralcio della parte commerciale dell’Autorizzazione Unica;
- Documentazione e approfondimenti pubblicati nel Dossier “Centro Commerciale Forum”.
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