La posizione del Comune di Palermo e il mancato adeguamento alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa

Premessa

Nel precedente episodio è stato illustrato il principio affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in ordine al valore vincolante dello studio di impatto economico nel procedimento autorizzativo delle grandi strutture di vendita.

Il presente episodio è dedicato all’analisi della posizione formalmente assunta dal Comune di Palermo in merito all’interpretazione dello studio di impatto economico e alle conseguenze che tale posizione ha prodotto, anche alla luce della successiva pronuncia del CGA.

L’obiettivo è ricostruire, in modo documentato, il quadro degli atti amministrativi rilevanti e il comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale nella fase successiva alla sentenza.

La posizione espressa dal Comune di Palermo

Con nota del Comune del 18/07/2022 , il SUAP di Palermo ha fornito riscontro a una richiesta di chiarimenti in merito al valore e alla portata dei contenuti dello studio di impatto economico, con specifico riferimento al conto economico semplificato.

In tale comunicazione, l’Amministrazione ha sostenuto che i costi di affitto indicati nello studio di impatto non costituirebbero elementi vincolanti ai fini del procedimento autorizzativo, ritenendo che essi attengano esclusivamente alla sfera dei rapporti privatistici tra operatori economici.

Secondo la posizione espressa dal Comune, la determinazione dei canoni di locazione sarebbe pertanto riconducibile alla libera contrattazione tra le parti e non inciderebbe sulle valutazioni amministrative poste a fondamento del rilascio dell’autorizzazione commerciale.

Il confronto con il quadro normativo e giurisprudenziale

La posizione assunta dal Comune di Palermo si colloca in un contesto normativo che attribuisce allo studio di impatto economico una funzione sostanziale nel procedimento autorizzativo delle grandi strutture di vendita.

Tale impostazione è stata espressamente valorizzata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha chiarito come il conto economico semplificato  dello studio di impatto non possa essere considerato un documento meramente illustrativo, ma debba essere inteso quale presupposto valutativo essenziale per l’adozione del provvedimento autorizzativo.

Il contrasto tra l’interpretazione amministrativa contenuta nella nota del Comune e il principio affermato dal CGA pone una questione di coerenza tra l’azione amministrativa e l’indirizzo giurisprudenziale successivamente consolidatosi.

Il comportamento successivo alla sentenza del CGA

A seguito della pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Confimprese Palermo ha formalmente richiesto all’Amministrazione comunale di adottare le determinazioni conseguenti, in conformità ai principi affermati dalla sentenza.

Alla richiesta non risulta essere seguito, allo stato, alcun atto espresso da parte del Comune di Palermo idoneo a chiarire se e in che modo l’Amministrazione abbia inteso adeguare la propria azione amministrativa all’indirizzo giurisprudenziale intervenuto.

Il dato oggettivo che emerge è, pertanto, l’assenza di un riscontro formale successivo alla sentenza del CGA in relazione alle questioni poste.

Rilievo istituzionale della mancata risposta

La mancata adozione di atti conseguenti a una pronuncia giurisdizionale di rilievo generale assume un significato che trascende il singolo caso.

In presenza di un chiarimento giurisprudenziale in ordine alla natura e al valore dello studio di impatto economico, l’inerzia amministrativa solleva interrogativi in merito all’effettivo esercizio delle funzioni di verifica e controllo attribuite all’Amministrazione procedente.

Tale circostanza assume rilievo non solo sotto il profilo del singolo procedimento, ma anche in relazione alla gestione complessiva dei rapporti tra pubblica amministrazione e grandi strutture commerciali.

Conclusione e passaggio al prossimo episodio

La ricostruzione della posizione assunta dal Comune di Palermo e del comportamento successivo alla sentenza del CGA evidenzia una criticità nella fase di adeguamento dell’azione amministrativa ai principi giurisprudenziali affermati.

Nel prossimo episodio verrà analizzato nel dettaglio il contenuto dello studio di impatto economico, con particolare riferimento al conto economico semplificato e ai costi di affitto.

Nota documentale

nota del Comune del 18/07/2022  del SUAP Palermo

sentenza del CGA Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

–  il conto economico semplificato  dello studio di impatto

D.P.R.S 11 luglio 2000 relativo agli studi di impatto

Questo articolo fa parte della Cronistoria Forum.

 

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